I compiti dell’amministratore
Aggiornato il 3 gennaio 2013
Non è possibile definire generalmente quali compiti spettino ad un amministratore. Questo dipende piuttosto dai rapporti sviluppati individualmente e concretamente. La direzione di un’impresa è però sempre costituita da una parte interna ed una esterna.
Amministrazione interna: sotto questo aspetto ricade la posizione così come l’attività dell’amministratrice in rapporto alla società ed eventualmente agli altri soci.
Amministrazione esterna: essa rappresenta la posizione dell’amministrazione così come l’effetto della sua attività in rapporto a terzi.
La legittimazione ad amministrare è a seconda della forma giuridica (SA, Sagl, società in nome collettivo, ditta individuale) organizzata diversamente.
SA: per i soci non sussistono alcun obbligo di natura non finanziaria. Se gli azionisti volessero stipulare ulteriori obblighi, lo dovrebbero fare attraverso contratti obbligatori (mandato o contratto di lavoro) oppure sotto forma di un contratto azionario vincolante (contratto tra gli azionisti). Secondo il diritto dispositivo il consiglio d’amministrazione è l’organo di gestione della SA (art. 716 cap. 2 CO). Il consiglio d’amministrazione può attraverso gli statuti della SA essere legittimato ad affidare la gestione, ai sensi del regolamento sull’organizzazione, interamente o parzialmente ai singoli membri o a terzi (art. 716b cap. 1 CO). Alcuni compiti non sono però trasferibili (cfr. art. 716a cap. 1 CO).
Società in nome collettivo: qui vale il principio della facoltà di amministrare singolarmente . Fintanto che non vi è la presenza di un accordo particolare, tutti i soci sono legittimati ad amministrare (art. 535 cap. 1 CO).
Sagl: tutti i soci hanno diritto all’amministrazione comune, nel caso in cui gli statuti non prevedano qualcos’altro (art. 809 cap. 1 CO). Direttamente per legge, al contrario della SA, sussistono per la Sagl obblighi di fedeltà e divieti di concorrenza. Analogamente alla SA competono agli amministratori di una Sagl dei compiti non trasferibili (cfr. art. 810 cap. 2 CO). Attraverso gli statuti può, a differenza della SA, essere introdotta un’autorizzazione di riserva (obbligatoria o facoltativa) a favore dell’assemblea sociale, mentre gli amministratori devono rispettivamente possono sottoporre ad approvazione determinate decisioni (Art. 811 Abs. 1 OR).
Ditta individuale: il commerciante individuale è al contempo anche amministratore. Attraverso contratti obbligatori possono essere delegati dei compiti, ad esempio ai collaboratori.