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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

I compiti dell’amministratore

Aggiornato il 3 gennaio 2013

Non è possibile definire generalmente quali compiti spettino ad un amministratore. Questo dipende piuttosto dai rapporti sviluppati individualmente e concretamente. La direzione di un’impresa è però sempre costituita da una parte interna ed una esterna.

Amministrazione interna: sotto questo aspetto ricade la posizione così come l’attività dell’amministratrice in rapporto alla società ed eventualmente agli altri soci.

Amministrazione esterna: essa rappresenta la posizione dell’amministrazione così come l’effetto della sua attività in rapporto a terzi.

La legittimazione ad amministrare è a seconda della forma giuridica (SA, Sagl, società in nome collettivo, ditta individuale) organizzata diversamente.

SA: per i soci non sussistono alcun obbligo di natura non finanziaria. Se gli azionisti volessero stipulare ulteriori obblighi, lo dovrebbero fare attraverso contratti obbligatori (mandato o contratto di lavoro) oppure sotto forma di un contratto azionario vincolante (contratto tra gli azionisti). Secondo il diritto dispositivo il consiglio d’amministrazione è l’organo di gestione della SA (art. 716 cap. 2 CO).  Il consiglio d’amministrazione può  attraverso gli statuti della SA essere legittimato ad affidare la gestione, ai sensi del regolamento sull’organizzazione, interamente o parzialmente ai singoli membri o a terzi (art. 716b cap. 1 CO). Alcuni compiti non sono però trasferibili (cfr. art. 716a cap. 1 CO).

Società in nome collettivo: qui vale il principio della facoltà di amministrare singolarmente . Fintanto che non vi è la presenza di un accordo particolare, tutti i soci sono legittimati ad amministrare (art. 535 cap. 1 CO).

Sagl: tutti i soci hanno diritto all’amministrazione comune, nel caso in cui gli statuti non prevedano qualcos’altro (art. 809 cap. 1 CO). Direttamente per legge, al contrario della SA, sussistono per la Sagl obblighi di fedeltà e divieti di concorrenza. Analogamente alla SA competono agli amministratori di una Sagl dei compiti non trasferibili (cfr. art. 810 cap. 2 CO). Attraverso gli statuti può, a differenza della SA, essere introdotta un’autorizzazione di riserva (obbligatoria o facoltativa) a favore dell’assemblea sociale, mentre gli amministratori devono rispettivamente possono sottoporre ad approvazione determinate decisioni (Art. 811 Abs. 1 OR).

Ditta individuale: il commerciante individuale è al contempo anche amministratore. Attraverso contratti obbligatori possono essere delegati dei compiti, ad esempio ai collaboratori.

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