GAFI – nuovi obblighi legali per le Sa, le Sagl e le società cooperative svizzere a partire dal 1° luglio 2015
Per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel 2012 le raccomandazioni del Groupe d’action financière (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) (GAFI) sono state sottoposte a revisione. Il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati hanno prontamente inserito tali raccomandazioni nella legislazione nazionale.
La Legge federale per l’attuazione delle raccomandazioni del Groupe d’action financière, sottoposte a revisione nel 2012, entra in vigore parzialmente il 1° luglio 2015 (legge GAFI). Le nuove disposizioni di legge si applicano soltanto a società svizzere private e ai loro azionisti. Pertanto le novazioni non riguardano le imprese quotate in Borsa.
Obbligo di dichiarazione per azioni al portatore
Di recente è stato introdotto nell’art. 697i del Diritto delle obbligazioni (OR) l’obbligo di dichiarazione per le azioni al portatore. Chi acquista azioni al portatore non quotate in Borsa deve comunicare alla società i propri dati personali entro un mese. Inoltre deve identificarsi presso la Società. Questo requisito si applica senza limitazioni, quindi dall’acquisto anche di una azione al portatore.
D’ora in poi la società deve tenere un elenco degli azionisti al portatore con i relativi dati personali. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di dichiarazione vengono sospesi i diritti sociali e patrimoniali. Inoltre la mancata dichiarazione ha anche ripercussioni penali. Pertanto viene punito con un’ammenda chi intenzionalmente non adempie all’obbligo di dichiarazione o non tiene correttamente il registro delle azioni. In virtù di questi provvedimenti l’azione al portatore diventa di fatto un’azione nominativa.
Anche chi possiede già azioni al portatore deve adempiere all’obbligo di dichiarazione. La scadenza prevista è il 1° gennaio 2016.
Obbligo di dichiarazione del beneficiario
Qualora una persona acquisisca il 25% o più di azioni di una Spa svizzera privata, tale acquirente deve analogamente comunicare i dati personali del soggetto per il quale opera in ogni caso (beneficiario) (vale per azioni al portatore e per azioni nominative). La dichiarazione alla società interessata deve avvenire entro un mese.
Nuovo obbligo di residenza
Inoltre un membro del consiglio di amministrazione o un direttore deve essere residente in Svizzera. Questa persona deve avere accesso al registro delle azioni o all’elenco delle azioni al portatore.
Anche nel caso della Sagl è stata introdotta la normative secondo cui il beneficiario di una quota maggiore del 25% delle quote sociali deve essere identificato. Analogamente la persona autorizzata a firmare deve essere amministratore o direttore.
Per l’adeguamento dello statuto si considera un termine transitorio di due anni.
Siamo a vostra disposizione per assolvere gli incarichi amministrativi relativi alle modifiche della legge. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0800 550 000