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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Forbice del capitale e capitale sociale in valuta estera – La revisione del diritto societario prende forma

Nell’ambito della revisione del diritto societario, il Parlamento ha adottato una regolamentazione flessibile delle fondazioni e del capitale. Oltre all’introduzione della forbice del capitale, la possibilità di ordinare il capitale sociale in una valuta estera è una delle innovazioni chiave. Nella sua riunione del 17 febbraio 2021, il Consiglio Federale ha aperto la consultazione sulle relative disposizioni d’applicazione.

Circa cinque anni dopo che il Consiglio Federale ha adottato il progetto di revisione completa del Codice delle Obbligazioni svizzero, l’ambizioso progetto legislativo sta lentamente giungendo al termine. Già l’8 ottobre 2020, il termine del referendum sulla revisione del diritto societario è scaduto, rimanendo inutilizzato. Nel frattempo, il Consiglio Federale non solo ha discusso i primi atti parziali delle norme rivedute, ma ha anche aperto la consultazione sulla modifica dell’ordinanza sul registro di commercio nella sua riunione del 17 febbraio 2021. Quest’ultimo deve essere adattato ai regolamenti di formazione e di capitale rivisti, prima di tutto alla nuova forbice del capitale introdotta e alla possibilità di ordinare il capitale sociale in valuta estera. Il periodo di consultazione durerà fino al 24 maggio 2021.

Forbice del capitale

Nell’ambito della revisione del diritto societario, sarà introdotta la cosiddetta forbice del capitale (art. 653s CO). Si tratta di un nuovo istituto giuridico che ha lo scopo di semplificare e rendere più flessibile la procedura di aumento e riduzione del capitale sociale. Il consiglio di amministrazione può ora essere autorizzato dallo statuto ad aumentare o ridurre il capitale sociale entro un intervallo definito per un periodo massimo di cinque anni. I limiti della forbice del capitale non possono superare o scendere al di sotto del capitale sociale iscritto nel registro di commercio per più della metà. Inoltre, un’autorizzazione di riduzione è possibile solo se la società interessata non ha rinunciato alla revisione limitata del bilancio annuale. I poteri del consiglio di amministrazione possono essere ulteriormente limitati dallo statuto.

Le società che desiderano avvalersi dell’opzione della forbice del capitale sono tenute a comunicarlo al registro di commercio. Oltre a un riferimento alla forbice del capitale, i limiti della forbice del capitale così come la data in cui l’autorizzazione del consiglio di amministrazione termina devono essere iscritti nel registro. Devono essere elencate anche le eventuali restrizioni dell’autorizzazione.

Capitale sociale in valuta estera

Oltre alla forbice del capitale, la possibilità di ordinare il capitale sociale in una valuta estera è una delle innovazioni centrali della revisione del diritto societario (art. 621 cpv. 2 CO). Ora, il capitale sociale delle società svizzere può essere denominato in una valuta estera se sono soddisfatte tre condizioni: (i) la valuta scelta deve essere la valuta estera essenziale per l’attività commerciale, (ii) il capitale sociale deve essere equivalente ad almeno 100.000 CHF al momento della costituzione e (iii) la contabilità deve essere fatta nella stessa valuta.

L’obbligo di tenere libri e conti nella valuta scelta dovrebbe garantire che la scelta della valuta estera sia obiettivamente giustificata. Tuttavia, poiché il Consiglio degli Stati chiedeva un limite alle valute che potevano essere scelte, il nuovo art. 621 cpv. 2 CO è stato integrato nella risoluzione parlamentare delle divergenze nel senso che al Consiglio Federale è stato concesso il diritto di determinare le possibili valute estere. L’elenco delle valute estere ammesse è riportato nell’allegato 3 dell’ordinanza riveduta sul registro di commercio (art. 118a nHRegV). Per il momento, la lista delle valute straniere ammissibili è stata limitata alle cinque valute più scambiate nel mondo, con il Consiglio Federale che si riserva il diritto di fare aggiunte moderate al catalogo. Oltre al franco svizzero, le valute estere permesse sono l’euro, il dollaro americano, la sterlina britannica e lo yen giapponese.

 

Entrata in vigore prevista per il 2023

Anche se i lavori legislativi sulla revisione del diritto societario stanno lentamente giungendo al termine e l’entrata in vigore del Codice delle Obbligazioni rivisto era prevista per il 2022, le nuove disposizioni non dovrebbero essere introdotte prima del 2023. La ragione dei ritardi è la necessità di aggiustamenti tecnici. Sia l’Ufficio federale del registro di commercio che l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni, così come le autorità cantonali, devono innanzitutto migliorare i loro sistemi informatici prima che il Codice delle Obbligazioni rivisto possa entrare in vigore.

Fonte: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14.html

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