Firma collettiva a due
Aggiornato il 3 gennaio 2013
La firma collettiva a due è una limitazione volontaria della facoltà di rappresentanza, ovvero non esiste già per legge, ma bensì si basa su di un accordo con impresa ed una rispettiva annotazione nel registro di commercio.
Con la “firma collettiva” o la procura collettiva, la facoltà di rappresentanza di un singolo non viene riconosciuta senza la prescritta collaborazione dell’altro. Qualora l’impresa dovesse limitare il potere di rappresentanza attraverso una firma collettiva a due, ciò significherebbe che solo due determinate persone sarebbero legittimate a firmare insieme.
Affinché una limitazione volontaria della facoltà di rappresentanza abbia effetto nei confronti di terzi, essa dev’essere iscritta nel registro di commercio. Possono anche essere emanate ulteriori limitazioni (interne) del potere di rappresentanza di un procuratore. Fintanto che un procuratore supera la sua competenza, il committente o la società viene lo stesso obbligata, qualora la limitazione della facoltà di rappresentanza non fosse nota a terzi. Non appena la limitazione del potere di rappresentanza è iscritto nel registro di commercio, vale la presunzione per legge che terzi ne siano a conoscenza. Indifferente è in tal caso, se essi siano realmente o meno a conoscenza.
Permesso è pure emanare una regola, la quale prevede che solo tre o più persone possono firmare insieme. Nella pratica questa soluzione risulta essere difficile da adottare e può ostacolare il processo economico della ditta.