Doppia imposizione internazionale della succursale: dove si devono pagare le imposte?
Qualora un’azienda gestisca diverse succursali in diversi paesi, è assoggettata a tassazione in questi in quest’ultimi. A riguardo la Svizzera ha stipulato un accordo con altri paesi al fine di evitare la doppia imposizione.
Doppia imposizione internazionale della succursale
Nel diritto fiscale le succursali sono considerate come cosiddetti stabilimenti d’impresa, sono assoggettate a un obbligo d’imposta limitato e costituiscono un domicilio fiscale secondario (Art. 51 cpv. 1 lit. b LIFD; cfr. contributo blog). Per le persone giuridiche il domicilio fiscale principale è presso la sede dell’azienda o nel luogo dell’amministrazione effettiva. Il paese in cui si trova il domicilio fiscale principale assoggetta a tassazione tutti gli utili della sede centrale, purché non siano previste esenzioni.
La succursale di un’azienda estera in Svizzera è assoggettata a un diritto d’imposta limitato, cioè si riscuote l’imposta sugli utili. Al contrario, le succursali svizzere con sede all’estero non sono soggette a tassazione.
Entità della ripartizione dell‘imponibile
Per le società internazionali vengono calcolate per la ripartizione dell’imponibile le aliquote del domicilio fiscale principale e di quello secondario. Al riguardo esistono due procedure diverse.
- Con il metodo diretto le imposte vengono calcolate sulla base dei bilanci individuali e dei conti economici degli stabilimenti dell’impresa. Il metodo diretto prevede una contabilità finanziaria separata e di regola viene applicato quando i singoli stabilimenti dell’impresa operano come imprese indipendenti. Le succursali non hanno tuttavia l’obbligo di tenere una propria contabilità.
- Nel caso in cui non vengano redatti bilanci e conti economici separati, per la ripartizione dell’imponibile si applica il metodo indiretto, in base al quale l’intero capitale viene ripartito proporzionalmente, ad es. in base alla situazione degli attivi. Per le società di servizi, la ripartizione dell’imponibile sugli utili complessivi avviene sulla base dei fattori d’acquisto impiegati in termini di lavoro e capitale. La tassazione delle quote avviene sempre in base a un’aliquota sull’intero ammontare e pertanto è impossibile eludere l’effetto progressivo con una ripartizione dell’imponibile.
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