Diritto alle ferie – cosa dovrebbe esserci nel contratto di lavoro?
Ogni dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie. I giovani fino a 20 anni hanno diritto a cinque settimane di vacanza. Il datore di lavoro determina il periodo delle vacanze.
Diritto alle ferie legali
In Svizzera, il datore di lavoro deve concedere almeno quattro settimane di ferie all’anno. Gli apprendisti hanno anche quattro settimane di vacanza. Solo i giovani fino a 20 anni hanno diritto a cinque settimane di vacanza (art. 329a cpv. 1 OR). Anche i dipendenti di età superiore ai 50 anni hanno diritto solo a quattro settimane.
I dipendenti a tempo parziale hanno lo stesso diritto alle ferie di quattro settimane dei dipendenti a tempo pieno. Non è consentita una riduzione in percentuale dell’orario di lavoro. Tuttavia, si riceve un’indennità di ferie in base al carico di lavoro a tempo parziale. I giorni festivi rientrano in tutte le componenti salariali che si ricevono regolarmente. Così durante le vacanze si ha diritto ad una media ragionevole della provvigione ordinaria.
In linea di principio, le ferie non possono essere compensate da denaro nel contratto di lavoro (art. 329d cpv. 2 OR). Un’eccezione esiste nel caso di lavoro irregolare o di incarichi di lavoro molto brevi. L’indennità di vacanza è dell’8,33% per quattro settimane e del 10,64% per cinque settimane. Il bonus vacanze deve essere indicato separatamente nel contratto di lavoro e sulla busta paga.
Periodo delle vacanze
Il datore di lavoro determina il periodo di ferie, ma prende in considerazione i desideri del dipendente, nella misura in cui ciò è compatibile con gli interessi dell’azienda. Devono essere concesse almeno due settimane consecutive, in modo da raggiungere l’effettivo scopo delle vacanze, ovvero di riprendersi e rilassarsi. Il datore di lavoro può anche definire dei periodi, durante i quali nessuna vacanza può essere presa. Questo è spesso il caso prima di importanti eventi operativi, come ad esempio le chiusure di fine anno.
La durata della vacanza viene prolungata in caso di malattia o incidente durante le ferie. Tuttavia è necessaria la conferma da parte di un medico.
Se non viene fatto uso delle ferie concesse, il diritto alle ferie scade dopo cinque anni (art. 128 OR).
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