Diritti e doveri dei soci di un’associazione
Le associazioni sono di principio libere per quanto riguarda la definizione dei diritti e dei doveri dei propri membri. Nel caso in cui non sia stato previsto niente negli statuti, vigono le regole presenti nel Codice civile. I doveri possono essere suddivisi in obbligazioni pecuniarie e non pecuniarie, mentre i diritti possono essere suddivisi in diritti di partecipazione, diritti patrimoniali e diritti di protezione.
Secondo l’articolo 67 capoverso 1 del Codice civile, a tutti i soci spettano gli stessi diritti e doveri e le associazioni sono di principio libere di definire i diritti e doveri dei propri membri (art.63). Dovessero mancare delle disposizioni negli statuti circa i rapporti e l’organizzazione tra i membri e l’associazione, verranno applicate le disposizioni previste dalla legge.
I doveri dei membri dell’associazione possono essere suddivisi tra obbligazioni pecuniarie e non pecuniarie:
- Obbligazioni pecuniarie
Dei contributi da parte dei soci possono essere richiesti se previsti dagli statuti e se il suo ammontare è oggettivamente determinabile (p.es 50 CHF all’anno o 5% del reddito imponibile, mentre pretese del tipo “a seconda della necessità finanziaria dell’associazione” non sono ritenute valide).
- Obbligazioni non pecuniarie
Gli obblighi personali non sono esplicitamente definiti dalla legge, ma sono tuttavia molto diffusi nella comune attività di un’associazione. Per questo molte associazioni redigono delle regole statutarie che prevedono l’obbligo di presenza a incontri e riunioni. I soci sono tenuti inoltre al dovere di fedeltà, ossia evitare qualsiasi tipo di uscita che possa danneggiare l’immagine dell’associazione.
Per quanto riguarda i diritti possono essere fatte le seguenti distinzioni:
Diritti di partecipazione
Il diritto di partecipazione più importante è il diritto di voto, al quale ogni socio ne ha diritto ad uno (principio “una testa, un voto”). Sono permesse eccezioni a questo principio ma devono essere obiettivamente giustificate dalla finalità dell’associazione e non devono essere arbitrarie (p.es una revoca del voto per soci passivi).
Diritti patrimoniali
Molte associazioni prevedono un diritto di utilizzo delle proprie proprietà (p.es usufruire in modo gratuito della palestra o del Clubhaus) o sconti sugli eventi.
I rapporti patrimoniali non sono regolati nel Codice, ma è tuttavia permesso inserire delle regole nello statuto. Non permessi sono la distribuzione di eventuali dividendi ai soci dato che un’associazione deve perseguire un fine senza scopo di lucro.
Diritti di protezione
I membri di un’associazione hanno deversi diritti di protezione che derivano o dalla legge o dagli statuti. Particolarmente importante è il diritto di contestare le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti ed ogni socio ha la possibilità di contestarle entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza (art.75). Inoltre a nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale (art.74), hai soci è data la scelta di contestare eventuali cambiamenti o di dissociarsi dall’associazione.
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