Diritti di un amministratore di una Sagl, limitarli o estenderli
Aggiornato il 3 gennaio 2013
L’amministratore di una Sagl non deve per forza esserne socio. Quindi la carica di amministratore può essere affidata anche ad un estraneo (principio della gestione da parte di terzi). I diritti e gli obblighi dei terzi si evincono dal contratto di lavoro.
Per legge i soci amministrano insieme l’impresa (principio dell’autogoverno). Sussiste una presunzione di competenza a favore degli amministratori. Quest’ultimi sono competenti in tutte le questioni che non vengono attribuite per legge o secondo gli statuti all’assemblea sociale. Lo statuto può obbligare l’amministratore a fornire prestazioni accessorie, qualora egli fosse anche socio. Questi obblighi sono limitati solamente a quelli che risultano utili al conseguimento dello scopo sociale o sono volti a preservare l’indipendenza della società o la composizione della cerchia dei soci (CO 796 II). L’introduzione susseguente e l’estensione di questi obblighi richiede il consenso di tutti i soci interessati (CO 797).
Nel caso di Sagl può essere introdotta nello statuto anche una riserva d’approvazione obbligatoria o facoltativa a favore dell’assemblea sociale, nella quale lo statuto stabilisce che gli amministratori devono sottoporre determinate decisioni all’approvazione da parte dell’assemblea sociale e/o singole questioni possono essere sottoposte ad approvazione(CO 811 I).