Diritti dell’azionista di una società anonima Svizzera.
Aggiornato il 3 gennaio 2013
L’azionista di una società anonima possiede, oltre agli obblighi che sono stati presentati in un blog precedente (cf. Articolo sugli obblighi dell’azionista), anche diversi diritti, che possono essere divisi nei seguenti gruppi.
Diritti patrimoniali
In questo gruppo, il diritto più importante è il diritto al dividendo. Parimenti, gli azionisti hanno diritto a una quota di liquidazione, qualora la SA venga sciolta. In linea generale, ogni azionista ha diritto a un’erogazione proporzionale alla sua partecipazione (ad esempio: chi detiene il 25% di una SA ha diritto alla riscossione del 25% dei dividendi distribuiti). Gli statuti possono tuttavia derogare a questo principio per favorire singoli azionisti. Costoro ricevono di conseguenza una percentuale più alta dei dividendi e dell’avanzo di liquidazione (Ad esempio: un azionista riceve il 50% dei dividendi distribuiti pur possedendo soltanto il 25% delle azioni).
Diritti sociali
Il diritto sociale più centrale dell’azionista è il diritto di voto in occasione dell’assemblea generale (AG). Da questo diritto ne derivano altri, ad esempio il diritto a partecipare di persona all’AG (o di essere rappresentato), il diritto a manifestare la propria opinione ed a presentare delle proposte. L’azionista deve essere altresì convocato all’assemblea per tempo e deve ricevere una copia dell”ordine del giorno. Non da ultimo, gli azionisti che detengono una partecipazione importante in una SA hanno la facoltà di richiedere essi stessi la convocazione dell’assemblea e l’iscrizione delle loro proposte all’ordine del giorno.
Diritti di protezione e di informazione
Gli azionisti hanno il diritto di consultare la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori, di porre domande al CdA durante l’assemblea generale e, a determinate condizioni, di visionare ulteriori documenti della SA. Inoltre gli azionisti hanno diversi diritti di protezione. Ad esempio l’azione di responsabilità contro il CdA, qualora questi abbia infranto il proprio obbligo di cautela, o il diritto ad impugnare decisioni dell’assemblea che violano la legge o gli statuti. In ogni caso gli azionisti hanno il diritto a un revisore indipendente. A determinate condizioni, gli azionisti hanno persino il diritto ad essere rappresentati in CdA.
Diritto al mantenimento della propria quota partecipativa
Se una SA emette nuove azioni, gli azionisti hanno diritto ad una parte delle nuove azioni emesse corrispondente alla precedente partecipazione. Se, ad esempio, un azionista detiene il 25% delle azioni, avrà diritto al 25% delle nuove azioni emesse.