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Criteri per un conferimento in natura: esempio di un veicolo preso in leasing

Aggiornato il 3 gennaio 2013

La costituzione di una Sagl o una SA può avvenire per mezzo di un conferimento in contanti o in natura (costituzione qualificata) (cfr. articolo corrispondente).  Ci si pone la domanda se un veicolo preso in leasing, ad esempio un’automobile, possa servire per il conferimento in natura.

Il conferimento in natura ha come premessa quattro criteri:

1. Capacità di bilanciamento

Il valore patrimoniale in questione dev’essere portato all’attivo. Determinante è il valore di mercato. Un’automobile è senza dubbio possibile registrarla all’attivo.

2. Trasferibilità

L’attivo che serve per il conferimento in natura dev’essere trasferibile senza vincoli. Non è il caso per un’automobile presa in leasing poiché colui che prende il veicolo in leasing non lo può trasferire a terzi.

3. Libertà nel disporre

Un veicolo preso in leasing lo si dovrebbe poter utilizzare a piacere. Ciò non significa però che si possa disporre del veicolo liberamente. Libertà nel disporre vuol dire che il valore patrimoniale può essere anche ceduto a terzi. Cosa quest’ultima che presuppone di essere proprietari dell’oggetto. Qualora viene stipulato un contratto di leasing l’oggetto preso in leasing (qui l’automobile) non può essere venduto a terzi. Di conseguenza nel caso di un veicolo in leasing viene a mancare la libertà nel disporre dell’oggetto.

4. Utilizzabilità

Il valore patrimoniale dev’essere utilizzabile. Ciò premette la sua trasferibilità a terzi, che come accennato in precedenza nel caso di un veicolo in leasing non è possibile.

5. Valore intrinseco?

Secondo la dottrina prevalente e la prassi una convenienza (“utilità”) per la società non è necessaria. Basta che il valore patrimoniale in questione sia a disposizione per far fronte delle responsabilità della società.

Un veicolo preso in leasing non può servire per un conferimento in natura.

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