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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Costituzione e nome della società in nome collettivo

Aggiornato il 3 gennaio 2013

Per la costituzione di una società in nome collettivo è sufficiente un contratto verbale tra almeno due persone fisiche. È tuttavia consigliato la stipulazione di un contratto di società scritto che regoli i diritti e gli obblighi tra i soci. Tanto più è preciso e accurato l’atto di costituzione e adeguato ai rapporti personali, quanto più si riusciranno ad evitare in futuro screzi tra i soci (per es.: riguardo alla distribuzione degli utili).

I soci della società in nome collettivo devono iscrivere la loro ditta nel registro di commercio, anche se l’iscrizione avviene solamente  a titolo dichiarativo. In altre parole la società in nome collettivo risulta essere già costituita prima ancora che venga iscritta nel registro di commercio.

Il nome della ditta della società collettiva deve contenere o il cognome di tutti i soci o almeno il cognome di uno dei soci con in aggiunta un complemento che faccia allusione agli altri soci (per es.: “& Co”).

Esempio: Tobias Meier e Joel Brunne gestiscono insieme un’impresa di pittura sotto forma di una società in nome collettivo. Un nome della ditta permesso sarebbe “Pittori Meier & Co”.

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