Un dipendente può fondare una propria impresa a fianco dell’attività lavorativa?
Aggiornato il 2 gennaio 2013
Nella maggior parte dei casi il contratto di lavoro prevede che sia richiesto il consenso del datore di lavoro per poter esercitare un secondo lavoro oltre a quello per cui si é impiegati. Questo viene normalmente dato se con la propria attività secondaria non si fa concorrenza al datore di lavoro e se le proprie prestazioni non ne risentono.
In assenza di regole contrarie, il dipendente è in linea di massima libero di esercitare altre attività lavorative al di fuori dell’orario di lavoro, in quanto si è impegnato a prestare un servizio soltanto per la durata dell’orario di lavoro. Viola tuttavia il suo obbligo di fedeltà (art. 321a CO) se l’attività secondaria raggiunge una portata tale da compromettere le prestazioni del dipendente e questi di conseguenza non è più in grado di adempiere completamente ai propri obblighi di adempimento. Se il dipendente esercita un’attività concorrente remunerata, si parla di lavoro nero, ciò che costituisce di regola un motivo di rescissione immediata del contratto di lavoro.