Contestazione e nullità delle risoluzioni sociali
La contestazione e la nullità delle risoluzioni sociali sono regolate nel Codice civile svizzero. Ogni membro che non abbia accettato delle risoluzioni sociali che vanno contro la legge o contro gli statuti, può contestarle davanti ad un giudice. Sono nulle le risoluzioni che hanno come contenuto degli atti illeciti.
Le risoluzioni sociali sono prese dall’assemblea e necessitano della maggioranza dei voti dei soci presenti. Ad ogni membro corrisponde un voto. Queste regole sono valide fintanto che gli statuti non prevedano qualcosa di diverso.
Contestazione delle risoluzioni sociali
Ogni membro che non abbia accettato delle risoluzioni sociali che vanno contro la legge o contro gli statuti può, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza, contestarle davanti ad un giudice (art. 75). Il diritto di contestazione vale anche per risoluzioni della direzione o di altri organi dell’associazione, non è invece valido per i negozi giuridici (per esempio contratti che legano l’associazione con terze parti). Se un negozio giuridico entra però in collisione con gli statuti o con lo scopo dell’associazione, solo l’associazione per intera può denunciare e non basta quindi il singolo membro. Di principio il diritto di contestazione appartiene solo ai membri dell’associazione, anche se possono tuttavia essere previste delle eccezioni a livello statutario.
Nullità delle risoluzioni sociali
Sono nulle le risoluzioni che presentano forti lacune perché vanno contro agli statuti o contro la legge. Ciò significa che già di principio queste risoluzioni non possiedono nessuna validità giuridica e di conseguenza cade anche il termine mensile entro cui è possibile intraprendere un’azione legale. La nullità può essere fatta valere tramite un’obiezione, anche se sotto osservazione delle leggi e degli uffici competenti. Per fare un esempio potrebbero essere nulle una risoluzione che lesiona dei diritti personali di un membro o una risoluzione che contiene degli atti illeciti.
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