Commutazione della ditta individuale in una Sagl.
Aggiornato il 3 gennaio 2013
Essenzialmente bisogna fare una distinzione tra due tipi di ditta individuale. Quella da iscrivere al registro di commercio e quella che non necessità l’iscrizione.
La ditta individuale è da iscrivere nel registro di commercio
La procedura può decorrere secondo le regole sul trasferimento dei beni (art. 69-77, 86 f., 98, 99 II LFus). Dapprima dev’essere creato un inventario che mostri precisamente gli elementi del capitale attivo e di quello passivo da trasferire. Il vantaggio del trasferimento dei beni risiede nel fatto che tutti gli attivi e i passivi elencati nell’inventario vengono trasferiti per mezzo della successione universale. Ciò significa che le prescrizioni di forma per il trasferimento dei singoli elementi del capitale non devono essere presi in considerazione. Tutti gli attivi e i passivi elencati nell’inventario passano in un colpo solo (“uno actu”) alla Sagl. Qualora fossero elencati nell’inventario degli immobili, il passaggio di proprietà a lei dev’essere annunciato al ufficio del catasto.
Il trasferimento dei beni deve essere iscritto al registro di commercio. Con l’iscrizione nel registro di commercio il trasferimento diventa giuridicamente valido. Ciò significa che tutti gli attivi e i passivi elencati nell’inventario appartengo d’ora innanzi alla Sagl. Il trasferimento dei beni è permesso allo scopo di proteggere i creditori solo quando l’inventario presenta un eccedenza negli attivi.
La ditta individuale non è da iscrivere nel registro di commercio
Un trasferimento dei beni secondo la legge sulle fusioni non è possibile. In tal caso si applicano le regole concernenti il rilievo di un’azienda (art. 181 CO). I valori patrimoniali della ditta individuale devono essere trasferiti alla Sagl per mezzo della successione singola. Questo vuol dire che per ogni singolo bene vanno osservate le relative prescrizioni di forma per il trasferimento della proprietà.