Come si costituisce un’associazione secondo il diritto svizzero?
I requisiti per la costituzione di un’associazione di diritto svizzero si trovano nel Codice Civile (CC) a partire dall’art. 60. L’atto costitutivo scritto è il fulcro del processo di costituzione.
L’associazione è un’unione di almeno due persone e/o società che decidono congiuntamente di perseguire uno scopo non economico.
La costituzione consiste in una riunione di fondazione durante la quale i fondatori adottano uno statuto scritto. Lo statuto deve disciplinare lo scopo, i mezzi per raggiungere lo scopo e l’organizzazione dell’associazione. Per il resto, c’è flessibilità nella formulazione degli statuti. Per essere validi, gli statuti devono essere firmati da almeno due membri della direzione.
Una volta adottato lo statuto e nominata la direzione, l’associazione viene fondata e acquisisce personalità giuridica.
Scopo
Lo scopo può essere scelto liberamente. Tuttavia, va notato che l’associazione ha uno scopo ideale. Ciò significa, ad esempio, che dovrebbe essere dedicato a compiti artistici o di beneficenza e non principalmente a compiti economici.
Mezzi per raggiungere lo scopo
Descrive la provenienza dei mezzi finanziari per il raggiungimento dello scopo. Nella maggior parte dei casi si tratta di quote associative.
Organizzazione
Secondo le norme giuridiche, un’associazione deve avere due o al massimo tre organi:
- l’assemblea sociale
- direzione
- se necessario, un organismo di revisione
L’assemblea sociale è l’organo supremo dell’associazione e decide sull’ammissione e sull’esclusione dei soci.
La direzione ha il compito di organizzare gli affari dell’associazione e di rappresentarla all’esterno. La direzione è solitamente composta da un presidente, un tesoriere e un attuario.
Un’associazione è soggetta a revisione contabile obbligatoria e deve eleggere un revisore se soddisfa due dei seguenti criteri in due esercizi finanziari consecutivi:
- 10 milioni di franchi svizzeri di totale di bilancio
- Fatturato superiore ai 20 milioni di franchi svizzeri
- 50 lavoratori a tempo pieno in media annua
Registro di commercio
In linea di principio, un’associazione non deve essere iscritta nel registro di commercio per essere fondata, a meno che non svolga un’attività commerciale o sia soggetta all’obbligo di revisione. L’iscrizione nel registro comporta l’assoggettamento dell’associazione a procedure cambiarie e fallimentari e, inoltre, l’osservanza delle norme di contabilità commerciale (non è più sufficiente una “Milchbüchleinrechnung”). L’iscrizione nel registro delle imprese ha solo un effetto dichiarativo, cioè non è necessario che l’associazione diventi una persona giuridica.
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