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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Come si costituisce un’associazione secondo il diritto svizzero?

Le direttive per costituire un’associazione secondo il diritto svizzero si trovano nel Codice Civile a partire dall’articolo 60. Il punto centrale della costituzione riguarda la redazione degli statuti, nei quali viene definito il fine, i mezzi e gli organi dell’associazione.

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L’associazione è un‘unione di persone e/o di società i quali hanno in comune il perseguimento di un fine non economico.

Per la costituzione è sufficiente che almeno due persone, riunitesi a tale scopo, approvino degli statuti scritti conformi alle direttive. Gli statuti devono definire il fine, i mezzi e gli organi dell’associazione (articolo 60 paragrafo 2 del Codice Civile). La redazione degli statuti risulta tuttavia molto flessibile, e per renderli validi basta la firma dei membri della direzione.

Oragnizzazione

A seconda di cosa prevede l’ordinamento giuridico, un’associazione deve essere composta da 2 o 3 organi:

  • L’assemblea sociale
  • La direzione
  • Se richiesto, un ufficio di revisione

Gli statuti possono prevedere anche ulteriori organi (per esempio un’assemblea dei delegati). Gli statuti non possono però derogare le disposizioni la cui osservanza è prescritta per legge (art. 63). Se sono realizzate le condizioni dell’articolo 69b, l’associazione deve far verificare la contabilità da un ufficio di revisione.

Registro di commercio

Di principio un’associazione non è obbligata ad iscriversi al registro di commercio, tranne se per conseguire il suo fine esercita attività di indole commerciale o se sottostà all’obbligo di revisione (art.61). Con l’iscrizione al registro l’associazione sottostà all’esecuzione in via di fallimento e cambiaria e deve attenersi alle direttive della contabilità commerciale. L’iscrizione ha sempre solo un effetto dichiarativo e non è quindi necessaria per l’acquisizione della personalità giuridica.

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2 commenti su “Come si costituisce un’associazione secondo il diritto svizzero?

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