Che cos’è una procura collettiva?
Aggiornato il 3 gennaio 2013
Il procuratore vale nei confronti dei terzi in buona fede come colui che è autorizzato a obbligare il committente per mezzo di qualsiasi negozio giuridico compiuto allo scopo dello stabilimento o dell’azienda del principale (art 459 cap. 1 CO).
Non è necessario che le operazioni servano concretamente, siano necessarie ne tanto meno abituali per il principale. È sufficiente che i contratti per una persona esterna, la quale entra a contatto con la ditta orientandosi sullo scopo di essa, appaino come transazioni conciliabili col tipo d’impresa. In questo ambito il procuratore è pure autorizzato a portare a compimento dei negozi straordinari.
Nella procura collettiva il potere di rappresentanza del procuratore viene limitato. Questa limitazione del potere di rappresentanza ha effetto nei confronti di terzi con l’iscrizione nel registro di commercio. La limitazione consiste nel fatto che la firma di una persona non vale senza il concorso degli altri nel modo prescritto (art. 460 cap. 2 CO).
Con la firma congiunta s’intende nella pratica il diritto di firma a due. Permesse sono pure delle regolamentazioni, in base alle quali tre o più persone devono firmare affinché la firma sia vincolante. Inoltre è pure permessa una cosidetta “semi” procura collettiva , ad esempio nel caso in cui un procuratore avente il diritto di firma collettiva può sottoscrivere un contratto insieme ai singoli membri del consiglio d’amministrazione aventi diritto di firma individuale.