Calcolo della distribuzione dell’utile per la Sagl
Aggiornato il 3 gennaio 2013
Le partecipazioni agli utili (cosiddetti dividendi) possono essere distribuite solo dall’utile di bilancio. Prima di tutto devono essere colmate le riserve previste per legge o secondo gli statuti. Ciò significa che da un eventuale divendo sono sempre da togliere le riserve previste per legge o per statuti.
Il codice delle obbligazioni rimanda al diritto azionario per quel che riguarda il calcolo delle riverse (cfr. art. 801 CO). Questo avviene per la Sagl per legge essenzialmente come segue:
1. Il 5 % dell’utile annuo dev’essere assegnato alle riserva generale, fintanto che queste riserve non raggiungono il 20 % del capitale sociale.
2. La riserva generale può, fintanto che non supera il 50 % del capitale sociale, solo essere utilizzata per coprire le perdite o i provvedimenti idonei a salvare l’impresa da un pessimo andamento degli affari e/o combattere la disoccupazione.
3. Negli statuti posso essere previste riserve più ingenti.
4. I dividenti sono da pattuire in rapporto al valore nominale delle quote sociali. Nel caso siano previsti secondo gli statuti degli obblighi ad apportare capitale supplementare da parte di alcuni soci, l’importo sarebbe da aggiungere al valore nominale per effettuare il calcolo dei dividendi. Gli statuti possono anche prevedere altre regole.