Assoggettamento all’IVA: a partire da quando?
Aggiornato il 16 novembre 2012
È assoggettato all’IVA chiunque svolga un’attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di reddito, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, le sue prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero superino complessivamente 100’000 franchi annui (art. 21 LIVA).
Non sono assoggettati all’IVA le imprese la cui cifra d’affari annua non supera 100’000 franchi, a condizione che il saldo di imposta, dopo deduzione dell’imposta precedente, non superi regolarmente 4’000 franchi annui (art. 25 cpv. 1 LIVA).
Tutti coloro che non sono obbligati ad assoggettarsi all’IVA, possono assoggettarsi volontariamente (art. 27 LIVA).