Assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA)
Aggiornato il 3 gennaio 2013
L’imposta sul valore valore aggiunto (IVA) è un’imposta sul consumo generale e grava sul consumo di tutti gli oggetti e tutte le prestazioni. Essa viene riscossa in tutte le fasi della produzione e della distribuzione così come per l’importazione (cosiddetta imposta su tutte le fasi).
Essenzialmente ogni impresa cooperante nella fabbricazione e distribuzione di prodotti o fornitrice di prestazioni è obbligata a pagare le tasse sul valore aggiunto per il compenso incassato. L’imprenditore soggetto a tasse può però detrarre come imposta a monte l’ammontare delle imposte scaricate su di lui dal fornitore (merci o prestazioni). Contribuente finale è perciò il consumatore finale.
In Svizzera tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, sono soggette alle imposte sul valore aggiunto. Non viene richiesta alcuna partita IVA qualora il fatturato ottenuto da prestazioni imponibili ammonti in un anno a meno di CHF 100’000.-. Tuttavia in questo caso non si può però far valere la detrazione dell’imposta a monte.
Per le associazioni sportive e culturali non finalizzate a lucro così come per le istituzioni di pubblico interesse il fatturato limite che fa scattare l’obbligo all’IVA ammonta a CHF 150’000.-.
Normalmente l’aliquota IVA ammonta al 7.6 %. Per determinate prestazioni atte a soddisfare i bisogni primari (ad esempio gli alimenti, le piante, i medicamenti, i prodotti per stampare) sussiste un tasso ridotto del 2.4 %. Le prestazioni d’alloggio (alloggio inclusa la colazione) usufruiscono di un tasso particolare del 3.6 %.