Assicurazione contro la disoccupazione (AD)
Aggiornato il 3 gennaio 2013
Lavoratori indipendenti non hanno diritto ne tanto meno sono obbligati a pagare il sussidio di disoccupazione. Come lavoratori indipendenti valgono di solito solo titolari di società di persone (ditta individuale, ditta collettiva). I titolari di una Sagl o una SA valgono come impiegati e perciò lavoratori indipendenti.
Per il lavoratori dipendenti l’AD è obbligatoria. Tra questi appartengono anche i titolari collaboratori di una società di capitali (Sagl, SA). Con l’iscrizione presso la cassa di compensazione AVS avviene automaticamente anche quella per l’AD.
Gli impiegati della propria Sagl o SA, i consiglieri d’amministrazione e i membri dell’amministrazione più alta contano come “persone simili al datore di lavoro”.
Per queste persone sussistono riguardo l’AD alcune limitazioni. Dovesse perdere una tale persona il suo posto di lavoro, può percepire l’indennità di disoccupazione non appena rinuncia completamente alla sua funzione di datore di lavoro.
Inoltre la ditta dev’essere liquidata o venduta. I consiglieri d’amministrazione devono uscire dal consiglio d’amministrazione.