Assemblea generale ai tempi del coronavirus
Quando i conti annuali sono allestiti e il rapporto dei revisori è disponibile, è il momento dell’assemblea generale. Tuttavia, a causa della situazione attuale, che proibisce grandi raduni di persone, non è così facile tenere un’assemblea generale. In questo articolo spieghiamo quali opzioni hanno gli imprenditori.
Assemblea generale e Coronavirus
Per legge, l’assemblea generale deve essere tenuta non più tardi di sei mesi dopo la fine dell’anno finanziario. Poiché per la maggior parte delle aziende l’anno finanziario finisce il 31 dicembre, proprio come l’anno solare, la stagione delle assemblee generali di quest’anno è già iniziata. Di solito, questo significa che gli investitori professionali discutono le decisioni di investimento mentre i piccoli azionisti si godono il buffet gratuito. Quest’anno, tuttavia, la riunione degli azionisti non è così facile da organizzare, perché le misure per combattere il coronavirus vietano folle più grandi. La Confederazione ha preso in considerazione le esigenze particolari delle imprese e ha emanato regole speciali per le assemblee degli azionisti nell’articolo 27 dell’Ordinanza sulle misure di lotta contro il Coronavirus (Ordinanza Covid-19 3).
L’assemblea generale può essere tenuta per iscritto o per via elettronica
Ai sensi dell’art. 27 dell’ordinanza Covid 19 3, l’organizzatore dell’assemblea può, indipendentemente dal numero previsto di partecipanti e senza rispettare il termine di preavviso, disporre che i partecipanti possano esercitare i loro diritti per iscritto, per via elettronica o tramite una delega indipendente designata dall’organizzatore. L’ordine deve essere comunicato per iscritto o pubblicato elettronicamente al più tardi quattro giorni prima dell’evento.
L’e-mail non soddisfa il requisito della forma scritta
Le FAQ dell’Ufficio Federale di Giustizia specificano i requisiti dell’art. 27 dell’ordinanza. Se l’assemblea generale è tenuta in forma elettronica, tutti i partecipanti devono riunirsi nello stesso momento. L’organizzatore deve garantire che ogni partecipante possa essere identificato ed esercitare i suoi diritti di azionista. Non c’è nessun requisito di immagine. L’assemblea generale può quindi essere tenuta in conferenza telefonica o video. È anche permesso tenere l’assemblea generale per iscritto. La firma elettronica qualificata è equivalente alla forma scritta. Il voto via e-mail non soddisfa i requisiti dell’Art. 27 Covid-19 Regolamento 3.
Periodo di validità dipendente dal referendum
L’ordinanza 3 sul Covid-19 si basa sull’articolo 8 della legge federale sulle basi giuridiche delle ordinanze del Consiglio federale sulla gestione dell’epidemia di Covid-19 (legge sul Covid-19) del 25 settembre 2020. Poiché il 14 gennaio 2021 è stato depositato un referendum contro questa legge, essa sarà messa in votazione il 13 giugno 2021. Se la legge non verrà approvata, scadrà il 25 settembre 2021, insieme all’ordinanza. Tutte le riunioni tenute ai sensi dell’Ordinanza 3 sul Covid-19 prima di tale data non sono soggette a contestazione. Restano valide anche le assemblee generali ordinate prima del 25 settembre 2021, ma condotte dopo tale data. Se la legge venisse approvata, l’ordinanza dovrebbe restare in vigore fino al 31 dicembre 2021.
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