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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Appartamento / casa: utilizzo privato e commerciale. Considerazione di diritto fiscale.

Aggiornato il 3 gennaio 2013

La distinzione tra patrimonio privato e il capitale d’esercizio (cfr. articolo corrispondente) gioca un ruolo importante quando il titolare di una ditta individuale o un socio di una società di persone vive e lavora negli stessi locali.

Nella confederazione e nella maggior parte dei cantoni i valori patrimoniali utilizzati sia privatamente che per lavoro vengono classificati per la determinazione dell’imponibile al tipo di patrimonio a cui servono maggiormente. Viene utilizzato un appartamento soprattutto per scopi commerciali, vale quest’ultimo come capitale d’esercizio. Nel singolo caso ciò può a seconda delle circostanze non essere molto chiaro.

Ad esempio un appartamento, che un artista usa come atelier e come abitazione privata, dovrebbe valere come capitale d’esercizio. Viene venduta un proprietà fondiaria, rappresentata come capitale d’esercizio, sono da pagare le tasse sul reddito. Se si trattasse invece di una casa o un appartamento facente parte del patrimonio privato, non si sarebbe soggetti all’imposta sul reddito, poiché l’immobile equivarrebbe ad un utile di capitale privato. I cantoni impongo perciò un’imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Per risparmiare sulle tasse, possono essere presi alcuni provvedimenti.

L’imprenditore può ad esempio “comprare” la parte privata della casa come comproprietario oppure trasferire l’immobile a sua moglie. La casa non potrebbe però poi più essere detratta.

Per evitare in futuro problemi di distinzione o di valutazione, dovrebbe essere creato all’inizio dell’attività indipendente un inventario e un bilancio d’entrata. I valori patrimoniali apportati devono essere al massimo bilanciati al valore che essi di fatto presentano nel momento della costituzione della ditta.

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