Ammissione nell’associazione
Il diritto di associazione svizzero è molto flessibile. Le disposizioni inerenti all’ammissione in un’associazione vengono quindi stabilite liberamente negli statuti. L’adesione ad associazioni professionali ed economiche importanti rappresenta invece un caso speciale.
L’associazione è una forma organizzativa che persegue scopi senza fini di lucro, cosiddetti ideali. Al centro dell’associazione ci sono i membri e quindi dal punto di vista legale si tratta anche di un’unione di persone. L’associazione è stata disciplinata poco dalla legislazione e di conseguenza vige una completa libertà per quanto riguarda l’organizzazione interna. Questa libertà organizzativa concerne anche l’ammissione di nuovi membri nell’associazione.
Ammissione nell’associazione
L’ammissione nell’associazione avviene tramite l’acquisizione della qualità di socio. Essa si ottiene partecipando alla costituzione o tramite adesione successiva. L’ammissione di nuovi soci può avvenire in qualsiasi momento (art. 70 comma 1 CC), salvo che gli statuti della società non stabiliscano diversamente.
L’ammissione in un’associazione già esistente rappresenta il caso abituale. L’associazione può decidere liberamente quali sono i requisiti necessari per essere ammessi. È importante che i requisiti di ammissione siano riportati negli statuti dell’associazione. Grazie alla libertà organizzativa prevista dal diritto di associazione le parti interessate non hanno né diritti né doveri di ammissione.
Una pretesa giuridica di ammissione nell’associazione può derivare in via eccezionale dall’art. 12 e 13 della Legge sui cartelli o dall’art. 28 ss. del Codice civile (protezione della personalità).
Caso speciale delle associazioni professionali ed economiche
Le associazioni professionali ed economiche rappresentano un caso speciale all’interno del diritto di associazione. Questa associazioni rivestono molta importanza in alcuni settori perché tra l’altro stabiliscono degli standard specifici del settore o concedono dei vantaggi necessari per la sopravvivenza (ad es. nel caso di cooperative). Il rifiuto dell’ammissione di un’azienda può essere un duro colpo che in determinate circostanze può implicare il fallimento.
Per questo motivo la legislazione riconosce un diritto di ammissione in importanti associazioni professionali ed economiche qualora l’azienda richiedente soddisfi i requisiti statutari.
Trasferibilità della qualità di socio
Ai sensi dell’art. 70 comma 3 del Codice civile la qualità di socio non si può trasferire né trasmettere per successione. Tuttavia gli statuti delle associazioni possono divergere da questa disposizione.
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