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La responsabilità della Sagl e l’obbligo di versamento supplementare previsto dagli statuti

Aggiornato il 3 gennaio 2013

Per i debiti della Sagl risponde il capitale della società. Negli statuti può essere previsto un obbligo dei singoli soci di effettuare versamenti supplementari.

L’obbligo di effettuare versamenti supplementari non dev’essere però confuso con una responsabilità personale. Quest’obbligo serve solo ad evitare l’insolvenza per gli impegni della società atti a conseguirne lo scopo. L’obbligo di versamento supplementare ha perciò una funzione risanatrice. Solo nel caso di fallimento esso assume la funzione di una responsabilità personale.  Per legge quest’obbligo è limitato al massimo al doppio del valore nominale di una quota sociale. L’obbligo di versamento supplementare corrisponde ad una divisione interna delle perdite della società.

Qualora un obbligo di effettuare un versamento supplementare non fosse stato inserito negli statuti, risponderebbe solo ed esclusivamente il capitale sociale.

I soci di una Sagl non possono essere resi direttamente responsabili. Sulla base di un’azione di responsabilità entra però in gioco una responsabilità personale. Essa è regolata secondo le norme del diritto azionario (art. 752 segg. CO). Una responsabilità è data ad es. qualora l’amministratore della Sagl violi volontariamente o per negligenza i suoi obblighi.

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