Lo scopo di una fondazione
Quando si considera ammissibile o inammissibile lo scopo di una fondazione?
Lo scopo di una fondazione deve essere definito chiaramente dal fondatore affinché la fondazione avvenga correttamente. Se lo scopo è stato definito, non può essere facilmente cambiato.
Per costituire una fondazione valida, il fondatore deve destinare dei beni al conseguimento di un fine particolare (art. 80 del Codice civile svizzero). Lo scopo deve definire il compito della fondazione e il gruppo di destinatari nella forma più precisa possibile affinché il Consiglio di fondazione possa usufruire del patrimonio effettivamente a tale scopo. Non ammissibili sono formulazioni astratte e generali riguardanti gli scopi come “culturali”, “di beneficenza” o “di pubblica utilità”. Lo scopo deve essere riportato unitamente agli altri requisiti nell’atto di fondazione e deve essere certificato da un notaio.
Scopi ammissibili
La fondazione deve perseguire fondamentalmente uno scopo ideale o di pubblica utilità. Questo significa che gli scopi economici non sono ammessi. Uno scopo ideale non deve tuttavia comprendere l’interesse pubblico o l’altruismo. Un’associazione canora o le organizzazioni politiche possono perseguire anch’esse uno scopo ideale.
Uno scopo di pubblica utilità si manifesta quando un’attività viene esercitata nell’interesse della collettività. Questo è il caso ad esempio di attività caritatevoli o finalizzate a promuovere la salute. Il gruppo di destinatari deve essere inoltre il più aperto possibile e non deve presentare scopi di autoaiuto.
Scopi inammissibili
Un patrimonio non può essere destinato all’eventuale sostentamento ordinario di una data famiglia (ad esempio dei discendenti del fondatore). È tuttavia possibile destinare il patrimonio a una determinata situazione di vita di una famiglia (ad esempio per motivi di studio). Non sono altrettanto ammessi scopi illegali o immorali (art. 52 comma 3 del Codice civile).
In presenza di uno scopo inammissibile, la fondazione non può essere costituita. Se le carenze non sono gravi, potranno essere corrette successivamente dall’autorità di controllo.
Modifiche dello scopo
Lo scopo prefissato di una fondazione non è facilmente modificabile. La modifica può essere tuttavia richiesta dal fondatore stesso. L’atto di fondazione deve comunque fin dall’inizio prevedere una potenziale modifica dello scopo e dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica dello scopo devono essere trascorsi almeno 10 anni. Gli organi della fondazione non sono autorizzati ad apportare una modifica allo scopo autonomamente ma devono inoltrare una richiesta all’ente pubblico competente.
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