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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

La responsabilità degli organi della fondazione

Gli organi di una fondazione si assumono la responsabilità per danni derivanti da violazione degli obblighi di diligenza. Ciò riguarda in particolar modo il consiglio di fondazione che risponde nei confronti della fondazione con il suo intero patrimonio privato.

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Vigilanza statale

Una fondazione non ha membri che possono vigilare il consiglio di fondazione. Questo compito spetta quindi alle autorità statali di controllo. Esse controllano che il patrimonio della fondazione venga utilizzato in modo adeguato (ai sensi degli statuti, cfr. articolo blog). Tuttavia l’autorità di controllo può solo controllare che le disposizioni di legge siano applicate correttamente. L’autorità non può controllare l’adeguatezza di una decisione del consiglio di fondazione.

L’autorità di controllo può adottare delle misure preventive o repressive. Una misura preventiva è per esempio l’obbligo del consiglio di fondazione di effettuare regolarmente dei resoconti. Invece le misure repressive sono ammonizioni o multe.

Responsabilità della fondazione per i suoi organi

La fondazione è responsabile per le azioni dei suoi organi (art. 55 del Codice civile) per contratto o atto illecito. Ciò significa che la fondazione deve fare fronte con il proprio patrimonio a tutti gli obblighi derivanti dagli organi. La fondazione risponde anche nel caso di persone ausiliarie ai sensi della responsabilità del committente (art. 55 del Codice delle obbligazioni).

Responsabilità del consiglio di fondazione

La responsabilità degli organi della fondazione (ad es. consiglio di fondazione) è stabilita nell’art. 55 del Codice civile. Nel caso in cui il consiglio di fondazione violi i propri obblighi, è responsabile per i danni causati ed è tenuto a risarcirli. In caso di attività non retribuita la responsabilità può essere minore (analogamente all’art. 99 comma 2 del Codice delle obbligazioni). Gli obblighi di diligenza del consiglio di fondazione sono stabiliti dal suo contratto di lavoro (art. 319 segg. del Codice  delle obbligazioni) o dal diritto di mandato (art. 394 segg. del Codice delle obbligazioni). Ulteriori obblighi sono presenti nell’atto di fondazione, nelle leggi, nelle disposizioni e nei regolamenti della fondazione.

Se il consiglio di fondazione ha delegato un compito in modo conforme alla legge, non è responsabile per i danni qualora possa dimostrare la scelta, l’istruzione e il controllo accurato della persona terza.

Il consiglio di fondazione risponde con il suo intero patrimonio qualora causi dei danni per un errore. L’errore deve però essere rimproverabile, ovvero il consiglio di fondazione deve aver violato le disposizioni di diligenza che ci si attende da una persona comune.

I destinatari (i beneficiari delle prestazioni della fondazione) possono rivendicare solo i danni diretti nei confronti del consiglio di fondazione. Se in caso di una cattiva amministrazione del patrimonio della fondazione si causa un danno patrimoniale indiretto al destinatario, quest’ultimo non può esigere alcun rimborso. Sussiste solo la possibilità di richiedere l’intervento dell’autorità di controllo.

Queste rivendicazioni inerenti alla responsabilità del consiglio di fondazione prescrivono dopo 10 anni (art. 127 Codice delle obbligazioni).

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