{"id":834,"date":"2010-11-05T08:00:49","date_gmt":"2010-11-05T06:00:49","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.startups.ch\/it\/?p=834"},"modified":"2014-03-24T14:44:07","modified_gmt":"2014-03-24T13:44:07","slug":"rappresentanza-e-diritto-di-firma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.startups.ch\/it\/rappresentanza-e-diritto-di-firma\/","title":{"rendered":"Rappresentanza e diritto di firma all&#8217;interno dell&#8217;azienda"},"content":{"rendered":"<p><em>aggiornato il 31 ottobre 2012<\/em><\/p>\n<p>Il diritto di rappresentanza\u00a0rispettivamente di\u00a0firma \u00e8 regolato in maniera uguale per tutte le forme giuridiche.<\/p>\n<p><strong>Titolare\/socio\/amministratore\/consiglio d&#8217;amministrazione<\/strong><\/p>\n<p>Fondamentalmente il titolare della ditta individuale, il socio di una societ\u00e0 in nome collettivo, l&#8217;amministratore di una Sagl e il consiglio d&#8217;amministrazione di una SA rappresentano la relativa societ\u00e0. Questi hanno un&#8217;autorizzazione complessiva a rappresentare. Ci\u00f2 significa che possono <em>stipulare tutti i negozi che comporta lo scopo societario<\/em>. Queste persone sono iscritte nel registro di commercio (RC).<\/p>\n<p>Di regola succede per\u00f2 che\u00a0per diversi motivi\u00a0\u00a0venga data\u00a0pure ad altre persone\u00a0la possibilit\u00e0 di rappresentare in maniera legalmente valida la societ\u00e0. Di principio si dovrebbe \u00a0autorizzare la persona in questione unicamente per il singolo negozio che stipula; ci\u00f2 permetterebbe un controllo pi\u00f9 preciso ma allo stesso tempo pi\u00f9 faticoso ed inefficiente. Perci\u00f2 \u00e8 possibile autorizzare persone supplementari a rappresentare in maniera generale l&#8217;impresa. Sono da distinguere i seguenti tipi di legittimazione a rappresentare:<\/p>\n<p><strong>Mandatario<\/strong><br \/>\nIl mandatario gode di una procura relativamente ampia. Egli \u00e8\u00a0<em>legittimato a stipulare tutti gli atti che lo scopo dell&#8217;attivit\u00e0 commerciale comprende <\/em>e anche negozi non quotidiani (ad es. la contrazione di un credito o la conduzione di un processo giudiziario). Spesso il mandatario firma con l&#8217;aggiunta\u00a0\u201cp.p.\u201d o \u201cppa.\u201d (per procura). In questa modo la controparte riconosce la posizione del firmatario. Chi \u00e8 in possesso di una procura \u00e8 da iscrivere come mandatario nel registro di commercio. La procura pu\u00f2 anche sussistere senza l&#8217;iscrizione al registro di commercio, quando ad es. il propietario tollera durante l&#8217;arco di molto tempo che i dipendenti firmino personalmente le offerte. I partner commerciali possono quindi partire dal presupposto che la persone in causa siano conformemente legittimate. Un&#8217;iscrizione nel registro di commercio aiuta per\u00f2 in ogni caso a fare chiarezza tra le parti. Questo tipo d&#8217;iscrizione pu\u00f2 anche essere revocata in qualsiasi momento.<\/p>\n<p><strong>Procuratore commerciale<br \/>\n<\/strong>Il procuratore commerciale \u00e8 solo <em>legittimato a stipulare negozi che risultano dalla gestione abituale dell&#8217;impresa. <\/em>Egli non \u00e8 legittimato per negozi inusuali ma pu\u00f2 solo eseguire atti quotidiani.\u00a0L&#8217;entit\u00e0 del mandato e pi\u00f9 ridotta rispetto alla procura. Il procuratore firma con l&#8217;aggiunta \u201ci.r.\u201d (in rappresentanza) e non viene iscritto al registro di commercio.<\/p>\n<p><strong>Limitazione della rappresentanza per mezzo della firma congiunta<br \/>\n<\/strong>L&#8217;entit\u00e0 del relativo potere di rappresentanza del titolare\/delegato\/consiglio d&#8217;amministrazione, mandatario e procuratore commerciale \u00e8 gi\u00e0 stata esposta in precedenza. Risulta quindi possibile limitare ulteriormente la rappresentanza attraverso una firma congiunta. Questo significa che la rispettiva persona (uguale se titolare\/amministratore\/consiglio d&#8217;amministrazione o mandatario o procuratore commerciale)\u00a0<em>non pu\u00f2 firmare da sola in maniera legalmente valida<\/em>. Spesso accade che la firma congiunta sia a due, ci\u00f2 vuol dire che due persone aventi lo stesso grado di procura possono firmare insieme (ad es. due mandatari, ovvero procura collettiva). Possibile \u00e8 per\u00f2 pure richiedere pi\u00f9 firme, ad es. una procura congiunta a tre.<br \/>\nUn&#8217;ulteriore limitazione la si ottiene quando una <em>persona avente potere di rappresentanza pu\u00f2 firmare solo con una seconda persona specifica<\/em>, per es.\u00a0\u201cfirma congiunta a due insieme al presidente\u201d (ci\u00f2 significa che egli pu\u00f2 firmare solo assieme al presidente del consiglio d&#8217;amministrazione) o \u201cfirma collettiva a due con un membro\u201d (vuol dire che egli pu\u00f2 firmare solo assieme ad un membro del consiglio d&#8217;amministrazione).<br \/>\nSono perci\u00f2 possibili diverse combinazioni. <em>Al contempo bisogna sempre pensare a cosa succederebbe nel caso in cui una persona venisse inaspettatamente a mancare.<\/em> Supponiamo che la Helios Finance GmbH abbia solo due soci i quali sono anche amministratori. Una firma congiunta a due sarebbe in questo caso una soluzione maldestra. Dovesse avere un socio un incidente e andare in coma o rimanere al posto di 3 giorni 3 settimane in vacanza dall&#8217;altra parte del mondo, allora la societ\u00e0 rimarrebbe inattiva durante l&#8217;arco di tutto questo tempo, poich\u00e9 non potrebbe stipulare negozi giuridicamente validi. Per evitare questo si pu\u00f2 rinunciare ad una firma congiunta (firma singola) oppure conferirla ad un terzo (ad es. al fiduciario), che potrebbe subentrare in caso di necessit\u00e0. Lo stesso vale nel caso in viene permessa una firma congiunta solo con una determinata persona, per es. il presidente del consiglio d&#8217;amministrazione. Se quest&#8217;ultimo venisse a mancare, la capacit\u00e0 di agire della societ\u00e0 non sarebbe pi\u00f9 garantita. In questo tipo di casi \u00e8 richiesta sempre la massima prudenza.<\/p>\n<p><strong>Ulteriori limitazioni<\/strong><br \/>\n\u00c8 possibile effettuare ulteriori limitazioni interne della procura, per es. a determinati campi d&#8217;attivit\u00e0. Esempi sarebbero una procura per negozi del valore massimale di CHF 10\u2019000 o una limitazione a contratti inerenti l&#8217;acquisto di materiale d&#8217;ufficio. Queste restrizioni valgono per\u00f2 nei confronti di terzi solo se questi ne sono informati. I\u00a0partrner d&#8217;affari possono partire dal presupposto che questo mandatario possiede una procura senza ulteriori restrizioni, qualora qualcuno risulti iscritto nel registro di commercio come mandatario (come descritto sopra al punto B). Stipula questo mandatario un negozio sopra CHF 11\u2019000, l&#8217;impresa viene obbligata correttamente per questo atto. Il procuratore pu\u00f2 essere per questo motivo citato in giudizio internamente (nei casi pi\u00f9 gravi \u00e8 possibile ad es. una risoluzione del contratto di lavoro senza preavviso). Se si vuole ridurre questo rischio, bisogna rendere attenti i partner d&#8217;affari sulle restrizioni della procura sussistenti, nel migliore dei casi per iscritto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"addthis_div\"><script type=\"text\/javascript\">\n  addthis_url    = 'https%3A%2F%2Fblog.startups.ch%2Fit%2Frappresentanza-e-diritto-di-firma%2F';\n  addthis_title  = 'Rappresentanza+e+diritto+di+firma+all%26%238217%3Binterno+dell%26%238217%3Bazienda';\n  addthis_pub    = 'fabware';\n<\/script><script type=\"text\/javascript\" src=\"http:\/\/s7.addthis.com\/js\/addthis_widget.php?v=12\" ><\/script>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>aggiornato il 31 ottobre 2012 Il diritto di rappresentanza\u00a0rispettivamente di\u00a0firma \u00e8 regolato in maniera uguale per tutte le forme giuridiche. 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