L’associazione: Scopo, responsabilità e statuti.
aggioranto il 31 ottobre 2012
L’associazione, in Svizzera, è regolata dall’Art. 60 del Codice Civile (CC). L’associazione è un’unione di più persone e/o società, le quali vogliono perseguire insieme un fine non economico comune. Ciò significa che lo scopo “realizzare guadagni per i propri membri” o altri scopi simili non sono consentiti. In linea di massima sono consentiti fini ricreativi, politici, scientifici o benèfici. Un’associazione può tuttavia esercitare un cosiddetto “stabilimento di indole commerciale”. Questo tuttavia soltanto per perseguire il suo scopo che, come detto, non può essere di natura economica.
Qualche esempio illustrativo:
- Un’associazione con lo scopo di proteggere gli animali può esercitare un ristorante vegetariano e finanziare le proprie campagne con i proventi derivanti dall’attività.
- Un’associazione sportiva può tenere una bancarella alla festa di paese per rimpinguare la propria cassa.
- Un’associazione che mira a sostenere persone cieche può offrire dei corsi per cani guida a pagamento.
- Un’associazione per amici della Spagna può esercitare un circolo con ristorante come punto di ritrovo per i membri e gli amici.
- Martino, Melanie e Mirco vogliono fondare un’associazione che esegua operazioni di borsa con la parte disponile del loro patrimonio e permettere loro così un guadagno aggiuntivo. Ciò ovviamente non è permesso.
- I tre sopracitati non possono nemmeno creare un’associazione allo scopo di condurre insieme una piccola impresa.
L’associazione in breve:
Se con la costituzione di un’associazione i promotori mirano ad assicurarsi la propria sussistenza anche solo in parte, ciò non è permesso. Per fare ciò è necessario costituirsi in una forma organizzativa prevista dal codice delle obbligazioni (p. es. ditta individuale, società in nome collettivo, Sagl o SA).
Se un’associazione esercita uno stabilimento di natura commerciale deve farsi iscrivere al registro di commercio. Ciò comporta che devono essere rispettate le regole della contabilità commerciale.
Delle obbligazioni dell’associazione risponde solo il patrimonio sociale. Ciò vale anche qualora non sia stata stabilita alcuna quota sociale (diversamente dalla regolamentazione vigente prima della revisione nel 2005. Ciò confonde alcuni ancora oggi).
Per la costituzione è sufficente che l’assemblea costituente approvi degli statuti che contengano le disposizioni minime previste dalla legge. L’allestimento degli statuti in Svizzera è molto flessibile. Un esempio di statuti per un’associazione si possono scaricare a questo indirizzo.
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